Dimissioni per giusta causa: in quali casi è possibile e quali sono le conseguenze economiche

In quali casi si possono dare le dimissioni per giusta causa? Quali potrebbero essere le conseguenze economiche di tale decisione? 

Secondo l’articolo 2119 del Codice civile, il lavoratore ha il diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro senza preavviso in caso di grave inadempimento del datore di lavoro che impedisce la prosecuzione del rapporto. Questo tipo di dimissioni è chiamato dimissioni per giusta causa. La giurisprudenza ha identificato nel corso degli anni una serie di comportamenti aziendali che costituiscono giusta causa di dimissioni. I lavoratori che danno le dimissioni per giusta causa hanno diritto a una tutela economica a carico del datore di lavoro.

Dimissioni per giusta causa
Quando dare le dimissioni per giusta causa – arlex.it

In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore deve reagire immediatamente all’inadempimento datoriale e non è possibile continuare il rapporto di lavoro, neanche temporaneamente. La giurisprudenza ha stabilito che il differimento delle dimissioni può essere giustificato solo in modo eccezionale e per un breve periodo di tempo.

Dimissioni per giusta causa: i casi contemplati e le conseguenze economiche

La giusta causa per le dimissioni può verificarsi in diversi casi, come il mancato o ritardato pagamento della retribuzione, l’omesso versamento dei contributi, il comportamento ingiurioso del superiore gerarchico, la richiesta di prestazioni illecite da parte del datore di lavoro, le molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro, lo svuotamento delle mansioni del lavoratore che danneggia la sua carriera professionale, il mobbing e l’imposizione di prendere le ferie residue durante il periodo di preavviso.

Dimissioni
Dimissioni per giusta causa, le conseguenze economiche – arlex.it

Le dimissioni per giusta causa devono essere inviate tramite modalità telematica utilizzando moduli forniti dal ministero del Lavoro. Il lavoratore può inviare il modulo autonomamente tramite il portale “servizi.lavoro.gov.it” o rivolgersi a soggetti intermediari come organizzazioni sindacali, patronati, consulenti del lavoro, enti bilaterali, ITL e commissioni di certificazione. L’invio del modulo è obbligatorio per evitare l’inefficacia delle dimissioni.

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente deve selezionare il servizio “Dimissioni volontarie” nella pagina iniziale. Successivamente, durante la compilazione del modulo dimissioni, è necessario fornire diverse informazioni, tra cui il codice fiscale, il cognome e il nome, l’e-mail e la PEC del datore di lavoro, la ragione sociale, l’indirizzo, il comune e il CAP della sede di lavoro, il comune della sede legale, la data di inizio e la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni, la data di decorrenza delle dimissioni (il primo giorno in cui il contratto di lavoro non è più valido) e il tipo di comunicazione, selezionando l’opzione “Giusta causa” dal menu a tendina.

Dopo aver compilato il modulo, questo viene inviato immediatamente all’ITL competente e al datore di lavoro tramite PEC. Successivamente, l’azienda deve inviare il modello UniLav di cessazione in via telematica al Centro per l’impiego per segnalare la fine del rapporto di lavoro. Nel modello UniLav, il datore di lavoro deve indicare l’ultimo giorno di validità del contratto, che corrisponde al giorno precedente a quello indicato nel modulo dimissioni nella sezione “Data decorrenza dimissioni”.

Quando un dipendente si dimette per giusta causa, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso da parte del datore di lavoro, che viene liquidata nella busta paga. Inoltre, l’azienda è tenuta a versare all’Inps il contributo aziendale di recesso, che ammonta a 603,10 euro. Se il dipendente ha un’anzianità di almeno 36 mesi, il contributo sarà di 1.809,30 euro.

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