Quali usi di una terrazza condominiale condivisa tra i condòmini sono consentiti dalla legge – e dal regolamento condominiale – e quali no? Scopriamoli insieme.
Se viviamo in un condominio che dispone di una terrazza ad uso condiviso tra tutti i condòmini, che tipo di utilizzo possiamo farne senza ledere i diritti legittimi degli altri abitanti dell’edificio? E senza nemmeno creare rischi per l’incolumità propria o altrui, ad esempio nel caso in cui ipotizzassimo di fare una festa o di applicare una specifica installazione?
Ebbene, tanto la legge quanto il regolamento condominiale gestito dall’amministratore del condominio chiariscono la questione. Ed è importante esserne al corrente, in modo da poter godere degli spazi aperti condivisi e viverli sfruttandoli al meglio, anche solo per rilassarsi nei momenti di libertà, prendersi un po’ sole nelle stagioni che lo consentono, far giocare i propri figli in sicurezza o anche semplicemente stendere i panni.
Alcuni condomini potrebbero decidere di concerto tra i residenti di applicare regole che, pur essendo permesse per legge, vietano esplicitamente nel regolamento condominiale specifici tipi d’uso della terrazza condivisa: in questi casi occorre seguire le decisioni assembleari prese tra i condòmini, solitamente fatte rispettare dagli amministratori. Fatta questa premessa, vediamo quindi quali utilizzi sono ammessi e quali no.
Sempre fatte salve indicazioni diverse esplicitate nel regolamento condominiale, per legge è possibile utilizzare terrazze condominiali ad uso condiviso per organizzare una festa, stendere i panni, far giocare i propri bambini, portare i propri animali domestici, prendere il sole ed effettuare attività fisica. Inoltre è possibile anche effettuare installazioni di antenne telefoniche, purché a beneficio di tutti i condòmini e previa approvazione assembleare all’unanimità.
Tutte le attività mensionate, tuttavia, devono tenere conto di alcune condizioni: per organizzare una festa, ad esempio, occorre chiedere l’autorizzazione dell’amministratore, avvisare i condòmini ed i vicini e rispettare le norme di buon comportamento che garantiscano che la terrazza non venga danneggiata, non ne venga alterata la destinazione d’uso, non si producano schiamazzi e rumori a discapito degli altri residenti e che anche gli altri condòmini possano farne un uso simile.
Per gli animali domestici, invece, occorre non creare disagio di alcun tipo agli altri condòmini, ad esempio causati da rumori molesti, danneggiamenti e deiezioni non rimosse. Così come nel caso dei panni stesi: anche gli altri condòmini devono poter fare altrettanto ed occorre premurarsi di non creare fastidi come lo sgocciolamento su balconi e terrazze altrui. Ed in caso di qualsiasi dubbio, l’amministratore potrà consigliare la soluzione migliore da adottare e fornire il regolamento condominiale per la consultazione.